Assicurazione mutuo. Nuove ed importanti novità!

A partire dal 2 aprile 2012, grazie al provvedimento n. 2946 emanato dall’ISVAP lo scorso 6 dicembre, alle banche non sarà più possibile rivestire contemporaneamente il ruolo di intermediario e beneficiario di polizze assicurative.

Fino ad ora, come è noto, la stipula di polizze assicurative legate ai mutui prevedeva che, in caso di sinistro, la compagnia riconoscesse direttamente alla banca l’indennizzo e queste polizze, ancora oggi, sono “fortemente consigliate” dalla banca. Inoltre il premio è complessivamente molto più alto di quello pagabile stipulando la medesima copertura con una compagnia esterna in quanto comprensivo delle provvigioni per l’intermediario (la banca) che possono arrivare anche al 50% del premio pagato dal cliente come abbiamo visto qui.

Qui di seguito l’articolo del Regolamento n.5/2006 con, in neretto, le modifiche apportate dalla nuova disciplina.

Art. 48 (Conflitti di interesse)

1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall’articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

1 bis. Gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti
a danno di altri.

3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto d ei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all’individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

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